Concorso Dsga, i facenti funzioni provano a bacchettarci
Ci scrive Diego Milan, del Movimento nazionale “facenti funzioni”: quel che scrivete non risponde alla realtà. Segue la nostra replica
Leggendo quanto avete pubblicato nell’articolo Concorso Dsga, i retroscena che hanno generato il caos vi segnalo che quanto scritto non risponde alla realtà normativo-giuridica.
Voi, scrivete quanto segue: «Secondo la concorde giurisprudenza del Consiglio di Stato – a cui si sono adeguati diversi Tar a partire da quello del Lazio – e della Corte costituzionale i dirigenti possono essere reclutati solo con un concorso esterno. Tale non potrebbe essere (o lo sarebbe difficilmente e per vie molto traverse) quello riservato ai facenti funzioni, che sono già personale interno dell’amministrazione scolastica. Se passasse, questo concorso sarebbe una verticalizzazione sotto mentite spoglie ormai inammissibile per legge».
Al riguardo, facciamo notare che il direttore s.g.a. non è un dirigente ma un funzionario, quindi quanto scritto non si applica ai funzionari.
Inoltre, i dirigenti scolastici sono reclutati solamente da procedura concorsuale interna; quindi sono procedure contra legem?
Avete scritto ancora: «Per ricoprire il ruolo di Dsga, che è dirigenziale e non esecutivo, occorrono requisiti ben precisi, fissati dalla contrattazione collettiva (e quindi dagli stessi sindacati che vi hanno partecipato) e dalla normativa: la laurea vecchio ordinamento o magistrale in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione o equipollenti».
Nel Comparto Scuola chi ne disciplina l’applicazione è il Ccnl (vedasi Tabella B del Ccnl 2006/09) e per quanto riguarda il titolo di studio, nello stesso CCNL, è espressamente previsto che ci sia la possibilità di progressione di carriera per tutti i lavoratori, puntando alla professionalità e non limitando la progressione esclusivamente al titolo di studio di accesso al profilo.
Art 48 mobilità professionale del personale ata
I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
Come nel Ccnl, anche per l’ordinario il legislatore ha previsto la deroga al titolo di accesso al concorso, con Legge di Bilancio 2018.
Saluti
Diego Milan
Egregio Milan,
mi scuso con Lei e con i facenti funzione che Lei rappresenta per essermi permesso alcuni ritocchi minimi (solo grafici e lessicali, come può ben notare) alla Sua missiva: li ho apportati per rendere un po’ meno indigeribile ai lettori il burocratese in cui l’ha redatta.
Pubblico ben volentieri, in ossequio alla normativa sulla stampa, e mi limito ad alcune controdeduzioni.
La prima: per cortesia, non giochiamo con le parole. Il Dsga non è dirigente ma funzionario. Su questo concordo con Lei. Tuttavia, le sue mansioni, sono dirigenziali in senso pieno. Non a caso, come Le risulterà senz’altro dall’esperienza personale, questa figura ha un proprio potere di firma, che a volte è autonomo rispetto a quello del dirigente. E, quando è esercitato in piena autonomia, può essere fonte di responsabilità personale.
Ancora: la tipizzazione dirigenziale delle funzioni risulta pure dalla dizione del contratto collettivo, che conferisce poteri di tipo dirigenziale e richiede come requisito le lauree specifiche indicate anche nel bando. Il legislatore (ma anche i sindacati che hanno partecipato alla contrattazione collettiva) è stato “classista”? No. Più semplicemente, ha chiesto titoli da cui si potesse presumere una competenza specifica per attività delicate come quelle del Dsga. Il che è nel caso dei laureati in materie giuridiche ed economiche e molto meno in quello dei diplomati.
Inoltre, non facciamo paragoni che non c’entrano nulla, come ha invece fatto Lei invocando il concorso per dirigenti scolastici: l’essere docenti è un requisito richiesto dal legislatore. Come, per capirci, lo è essere cardiologo per diventare dirigente di un’unità di Cardiologia o l’essere avvocato per diventare avvocato di un ente. Ma non esistono, almeno a quel che so, dirigenti facenti funzioni che invochino la stabilizzazione.
Seconda controdeduzione: oltre alla giurisprudenza amministrativa, che ha dato bastonate significative alla prassi della verticalizzazione, esiste anche un preciso orientamento della giurisprudenza del lavoro nettamente contraria ai concorsi “interni”. Si tratta solo di compulsarla. Quindi, di fronte alla direzione univoca della giurisprudenza, siamo davvero sicuri che la contrattazione collettiva delle scuole potrà reggere a lungo? O possiamo invece far finta a lungo che l’amministrazione scolastica sia quasi extraterritoriale?
Ha invece centrato il punto quando dice che il legislatore ha previsto la deroga. Ma ciò dovrebbe bastarvi o no? Non è colpa di nessuno se, nonostante la riserva e nonostante la parificazione, molti di voi non hanno superato le preselettive.
La verità è che di fronte ai concorsi non esistono (com’è giusto che sia) diritti a vincere, ma solo diritti a partecipare, anche in posizione privilegiata, il che per voi è stato.
Tuttavia, il punto vero è un altro: io, Lei, tutti i facenti funzioni e i candidati non siamo magistrati. Quindi possiamo scervellarci quanto ci pare a proporre norme, sentenze e dottrine.
Per questo motivo, mi permetto di chiedere a Lei e ai suo colleghi: visto che siete così sicuri delle vostre ragioni, perché non avete fatto ricorso? Andare in piazza e minacciare scioperi è facile, Ma i diritti veri sono attribuiti dalle leggi e dalle sentenze. E allora, perché non ottenerne una a vostro favore? Certo, è più difficile stare in Aula che gridare slogan o sfogarsi sui social. Però è più sicuro. Quando si ha ragione davvero, s’intende.
Voglia gradire i miei saluti e gli auguri per le Festività alle porte
Saverio Paletta
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Gentile Concorsista (anche se non so con chi ho il piacere di parlare),
volevo solo invitarLa a verificare che quanto i facenti funzione chiedono, è supportato dalla vigente normativa ed ho anche avuto il piacere di pubblicare una breve disamina in questa testata giornalistica.
Le ribadisco che non ho nulla in contrario al concorso ordinario e sulla necessità di dare a tutti la possibilità di poter accedere al ruolo di DSGA, la parte che contestiamo è la riserva del 30%, che così come è stata prevista nel bando non ha alcun senso, anche in questo caso la invito a verificare quanto già ho avuto modo di scrivere in diversi articoli.
Quanto afferma dal punto di vista retributivo La colgo impreparata.
Non ho interesse a fare sterile polemica non porta da nessuna parte e non serve a nessuno, mi perdoni ma il suo sembra più uno sfogo che una contestazione circostanziata.
Cordialmente Diego Milan
PS. Suggerisco al Redattore di non pubblicare gli articoli anonimi, ne va della serietà della testata, grazie.
Buonasera, ovviamente il mio commento aveva l’obiettivo di suscitare una discussione proprio sull’area C. Certo, come è risaputo tale area non è mai stata attivata e sarebbe opportuno farlo, ora più che mai. Questa è una delle strade percorribili. Ribadisco il mio fermo convincimento, nella direzione di una soluzione capace di soddisfare tutti gli interessi coinvolti, in primis il successo formativo delle studentesse e degli studenti. Il miglioramento dell’attività amministrativa non può far altro che giovare all’intero sistema scuola. Ciò detto, forse è arrivato il momento di una vera riforma della categoria Ata, a partire dalle modalità di accesso ai ruoli. È impensabile nei tempi del Cad e del Foia, di Consip e Me.pa., della firma digitale e della responsabilità contabile, lasciare immutato il sistema di reclutamento. Ma questa è un’altra storia, forse troppo complessa. Non mi piace la contrapposizione in atto, gli assistenti amministrativi f.f. sono una risorsa; gli aspiranti Dsga del concorso ordinario, in corso, possono rappresentare il volano per una nuova categoria ATA. Il tutto però, con uno spirito collaborativo nel rispetto delle prerogative di ognuno. Cordialmente.
Ringrazio Marco per la pacatezza espressiva, che pochi hanno utilizzato nei giorni scorsi, ma non è ammissibile utilizzare per 20 lunghi anni in deroga al titolo specifico e poi dire tutt’altro al momento delle conferme in ruolo. Lei dice “di avere spirito collaborativo nel rispetto delle prerogative di ognuno”, ovvio che si, soprattutto RISPETTO a chi ha dato e continua a dare il contributo, mi permetto di osservare. Le ricordo che a tutt’oggi sono ancora in servizio DSGA di ruolo senza titolo, che facciamo li licenziamo? E sono stati immessi in ruolo nel 2010, quando già era previsto l’accesso con il titolo di studio specifico. Cordiali saluti
Buonasera a tutti . Rimane gravissimo che il Miur abbia incaricato per 20 anni personale senza il titolo richiesto dal CCNL
Ma nessuno ha gridato solo scandalo in questi anni .
Ora arriva, finalmente , un concorso ordinario aperto a tutti .ed ecco urla , scioperi , minacce di dimissioni e quant’altro.
Beh insomma non è che ,”siccome si è fatto sempre così. ..” si debba pretendere di CONTINUARE COME SE NULLA FOSSE CAMBIATO.
Il riconoscimento dell’esperienza maturata dagli incaricati A A. Di sostituire la figura del Dsga è stata retribuita e conferisce punteggio. Inoltre è stata concessa una IMPORTANTE DEROGA AL TITOLO SPECIFICO RICHIESTO a tutti i facenti funzioni ed una RISERVA POSTI BANDITI , percentuale di riserva che tutti conoscono .
Quindi sembra che il Miur abbia voluto fare ammenda del suo “errore 20ennale”, riconoscendo ed applicando importanti eccezioni.
Già ,perché di eccezioni si parla .
concessa l’eccezione al titolo e tutto il resto dei riconoscimenti, ed normale che a regime torni la regola del concorso ordinario . Senza confondere la stabilizzazione di una posizione., con tutt’altra questione invece relativa alla PROGRESSIONE VERTICALE DI CARRIERA .
I giochi di prestigio sono giunti al termine . Così come gli accessi e progressioni facili stile anni 80 .
Dura lex sed lex
Volevo ringraziare Marco, per il suo intervento,
in effetti un’altra bella frittata della PA è stata quella di inserire nel CCNL l’area C e come è noto, il profilo non è mai stato attivato, non esiste tra il personale ATA il responsabile amministrativo.
Colgo l’occasione per ribadire che è giustissimo dare la possibilità a chiunque di poter entrare nel mondo della scuola e non è ciò che contesto, quello che è inammissibile è lo sfruttamento che lo Stato ha impunemente condotto per un ventennio nei confronti dei facenti funzione.
Cordiali saluti Diego Milan
Buongiorno, mi permetto di fare un’osservazione essenziale nella discussione in atto; ma, probabilmente considerata pleonastica dal Sig. Milan. L’art. 48 del CCNL 2006/09 citato, parla di passaggio fra aree del personale ATA e, precisamente, di passaggio da UN’AREA INFERIORE A QUELLA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE. Non mi sembra che tale articolo si possa applicare agli assistenti amministrativi f.f., appartenenti all’area B, per il passaggio all’area D dei Dsga ( forse, gli assistenti amministrativi f.f. vogliono saltare due aree e non una, in questo caso non è corretto, a mio avviso, citare l’art. 48 del Ccnl). Tuttavia, sono del parere che una soluzione vada trovata anche per gli assistenti amministrativi f.f.. Cordiali saluti.
Buongiorno gent. sig. Marco:
Come molti sanno il MIUR non ha mai istituito l’Area C, pur avendo molto personale amministrativo pieno diritto a vantare l’inserimento nell’Area C in quanto abbiamo sostenuto una prova concorsuale interna per titoli ed esami che viene individuata nella sequenza contrattuale e denominata “Seconda posizione economica” che, tra le altre cose, OBBLIGA l’assistente amministrativo beneficiario della 2° posizione economica alla SOSTITUZIONE del DSGA in caso di assenza. Quindi anche qui la negligenza è del MIUR e non è attribuibile a noi Assistenti amministrativi FF che, comunque, pur in assenza del titolo specifico, abbiamo un titolo concorsuale interno che ci abilita e obbliga allo svolgimento della mansione del DSGA.
La ringrazio molto per il pensiero finale, che Le fa onore.
Cordiali saluti.
Grazie per la cortese risposta. Per prima cosa non voglio e non mi permetterei mai di bacchettare nessuno, però è giusto mettere in evidenza le cose inesatte. Se Lei insiste a sostenere che il DSGA è un dirigente ed a suffragare la sua tesi riporta le mansioni o compiti assegnati ad un Direttore SGA, faccia come crede, basterebbe leggere il 129-2018 o il CCNL in cui è scritto che solo il DS è un dirigente, un esempio può essere la Contrattazione d’istituto, chi firma per conto della PA il solo Dirigente, che non è il DSGA. Poi per quanto riguarda i Ricorsi,sono già in atto e le assicuro che abbiamo molta più fiducia nella giustizia che nella politica. Spero che pubblicherà anche queste mie precisazioni. Cordiali saluti Diego Milan