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Stalking online, i social media non sempre fanno prova

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La Cassazione rigetta le trascrizioni di una chat su What’s App: serve tutto il telefonino, le sole carte non bastano

Non entriamo troppo nel merito della vicenda sulla quale la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza 49016 del 2017, perché ciò che fa notizia non è la storia in sé, che nasce da una denuncia per stalking, ma la decisione della Suprema Corte, che è destinata a far discutere.

Eccola: i testi delle chat, in questo caso su What’s App, possono non fare prova. Va da sé che non è difficile estendere questo principio a tutti i social media e ai mezzi di comunicazione informatici, che funzionano più o meno con gli stessi principi.

Secondo gli ermellini è necessario acquisire anche il supporto elettronico, in questo caso lo smartphone (o meglio, gli smartphone) attraverso cui è avvenuta la conversazione.

Troppo rigore in questa decisione? A vedere bene, c’è il rigore che basta.

Infatti, è vero che, secondo il primo comma dell’articolo 234 del Codice di procedura penale, è «consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia o qualunque altro mezzo».

Ed è evidente che i testi delle chat rientrino benissimo tra gli «scritti» e gli «altri documenti» e siano tranquillamente l’«altro mezzo» a cui si riferisce il Codice.

Tuttavia, secondo i giudici la semplice trascrizione non basta, perché la prova deve anche essere affidabile e l’unico modo, nel caso delle comunicazioni elettroniche, è andare direttamente alla fonte, cioè al supporto con cui la comunicazione è stata prodotta, soprattutto per sincerarsi che non vi siano state manipolazioni, non troppo difficili nel caso di mezzi informatici.

Un comportamento troppo garantista? Mica tanto. Per tornare alla vicenda specifica, basta dire che era stato l’imputato a richiedere l’acquisizione della chat per screditare la sua accusatrice e che i giudici di primo grado e di appello avevano rigettato questa richiesta.

La Cassazione ha semplicemente confermato questa decisione. Attenzione: ciò non implica giudizi di valore sui contenuti della chat (e quindi sul fatto che raccontino o meno fatti veri), ma solo sulla utilizzabilità della trascrizione in assenza di altre verifiche.

Il che, considerata la delicatezza del reato di stalking, è anche giusto.

 

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Saverio Paletta, classe 1971, ariete, vive e lavora a Cosenza. Laureato in giurisprudenza, è giornalista professionista. Ha esordito negli anni ’90 sulle riviste culturali Futuro Presente, Diorama Letterario e Letteratura-Tradizione. Già editorialista e corrispondente per il Quotidiano della Calabria, per Linea Quotidiano e L’Officina, ha scritto negli anni oltre un migliaio di articoli, in cui si è occupato di tutto, tranne che di sport. Autore di inchieste, è stato redattore de La Provincia Cosentina, Il Domani della Calabria, Mezzoeuro, Calabria Ora e Il Garantista. Ha scritto, nel 2010, il libro Sotto Racket-Tutti gli incubi del testimone, assieme al testimone di giustizia Alfio Cariati. Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni televisive. Ama il rock, il cinema exploitation e i libri, per cui coltiva una passione maniacale. Pigro e caffeinomane, non disdegna il vino d’annata e le birre weisse. Politicamente scorretto, si definisce un liberale, laico e con tendenze riformiste. Tuttora ha serie difficoltà a conciliare Benedetto Croce e Carl Schmitt, tra i suoi autori preferiti, con i film di Joe d’Amato e l’heavy metal dei Judas Priest. [ View all posts ]

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